Smart working pa, nuove regole da gennaio: accordo individuale, disconnessione e niente straordinari. Cosa cambia

Con la fine dello stato di emergenza il prossimo 31 dicembre, terminano anche le regole "emergenziali" sul lavoro agile

Domenica 5 Dicembre 2021 di Andrea Bassi
Una lavoratrice in smart working

Lo stato di emergenza sta per finire. Scadrà il prossimo 31 dicembre. E insieme termineranno anche le regole "emergenziali" sullo smart working.

Quelle norme secondo le quali il lavoro agile poteva essere conesso, e anche reso obbligatorio, senza troppi vincoli. Dal primo gennaio del prossimo anno si tornerà alla normalità. O meglio sarebbe dire a una nuova normalità. Sì, perché sia nel settore privato che in quello pubblico si sta lavorando a una nuova regolamentazione del lavoro a distanza. Ma andiamo con ordine. 

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Smart working, le nuove regole

Nel settore privato il ministro del lavoro Andrea Orlando insieme ai sindacati sta mettendo a punto un protocollo. Delle linee guida che tutti i datori e i lavoratori saranno tenuti a rispettare. Nel settore pubblico, invece, il ministro per la Funzione pubblica, Renato Brunetta, ha già predisposto delle "linee guida" che le amministrazioni sono tenute a rispettare fin quando non entrerà in vigore il nuovo contratto di lavoro dei dipendenti pubblici che conterrà una regolamentazione specifica sullo smart working. Domani, lunedì 6 dicembre, l'Aran, l'Agenzia che per il governo tratta il rinnovo del contratto, incontrerà i sindacati per discutere della nuova bozza del contratto di lavoro e l'intenzione è di arrivare ad un accordo entro la prossima settimana.

 

Le novità 

Ma quali sono le novità contenute nella bozza di protocollo per i lavoratori privati, nelle linee guida per il pubblico impiego e nella bozza di contratto degli statali? Vediamole partendo proprio dai privati. La bozza di protocollo che il ministro Orlando discuterà martedì 7 dicembre con i sindacati prevede innanzitutto che per il lavoro agile servirà, come già previsto dalla legge 81 del 2017, un accordo indoviduale tra il lavoratore e il datore di lavoro. Un punto centrale è che questo accordo dovrà essere "volontario". Il datore di lavoro non potrà cioè, obbligare il lavoratore ad accettare lo smart working. L'accordo dovrà adeguarsi alla disciplina dei contratti di lavoro che, dunque, non potranno essere derogati. Ma quali saranno i contenuti dell'accordo?

I contenuti

Innanzitutto dovrà essere stabilita la durata dell'accordo, che potrà essere a tempo determinato o indeterminato. Poi bisognerà stabilire i periodi di presenza e quelli di lavoro da remoto (per esempio due giorni in presenza e tre da remoto). L'accordo dovrà anche dire se ci sono dei luoghi dai quali è espressamente vietato svolgere l'attività lavorativa (per esempio dall'estero). Sempre nell'accordo sottoscritto tra il datore di lavoro e il dipendente, dovranno essere indicati i periodi della giornata di riposo del lavoratore. Periodi durante i quali il dipendente non potrà essere contattato e, anche, come verrà garantito questo diritto alla disconnessione. 

L'orario di lavoro

Si tratta di un punto molto delicato. Il lavoro agile, infatti, si caratterizza per l'assenza di un preciso orario di lavoro. Dunque l'indicazione della fascia oraria di disconnessione è uno dei passaggi principali dell'accordo. Nelle bozze del contratto del pubblico impiego, per esempio, la fascia oraria di disconnessione è indicata in 11 ore consecutive. Orario entro il quale viene ricompreso il lavoro notturno. Ma questo non significa che le altre 13 ore della gioranta possano essere considerate interamente di lavoro. Nella contrattazione del pubblico impiego, i sindacati hanno ottenuto una sorta di "clausola di salvaguardia" che vincola l'orario massimo dello smart working all'orario medio giornaliero. I lavoratori da remoto, dunque, non potranno lavorare per più di 9,6 ore giornalmente. Probabile che anche nel privato si vada verso una soluzione simile. 

Gli straordinari

Altro tema molto sentito è quello legato alle prestazioni accessorie, come gli straordinari e la fruizione dei buoni pasto. Nella bozza del protocollo d'intesa nel lavoro privato predisposta dal ministro del lavoro Orlando, viene previsto che durante le giornate di lavoro agile non possano di norma essere concessi straordinari. Nel pubblico vale lo stesso principio. Ma con un corollario. La bozza di contratto degli statali prevede due tipi di lavoro agile: un smart working vero e proprio, e un lavoro da remoto che assomiglia più al telelavoro avendo dei vincoli di orario. Nello smart working "per obiettivi", viene previsto che non siano dovuti nè gli straordinari e neppure i buoni pasto. Nel "lavoro da remoto" con orari fissi, invece, il dipendente ha diritto sia ai buoni pasto che agli straordinari. Nel privato, invece, sul tema dei buoni pasto la decisione è rimandata alla contrattazione aziendale. 

Le scadenze

Lo smart working, anche quando l'accordo individuale tra il lavoratore e l'azienda non ha una scadenza, potrà essere disdetto sia dal lavoratore che dall'azienda per motivi di servizio. Nel settore pubblico, poi, le linee guida prevedono alcune limitazioni alla cocessione dello smart working. Viene previsto infatti, che lo smart working venga concesso a rotazione tra i dipendenti di ogni singola amministrazione, che dovrà comunque sempre garantire “l’invarianza dei servizi resi all’utenza” e “la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza”. Insomma, ogni dipendente di un certo ufficio pubblico potrà lavorare solo 2 giorni su 5 a settimana in smart working, e in alternanza con i propri colleghi.

Le buste paga

Un altro punto centrale, soprattutto per i lavoratori che richiederanno lo smart working, è quello delle buste paga. La domanda è: cambierà qualcosa nei cedolini? O detto in altre parole, le aziende o le amministrazioni pubbliche potranno ridurre gli stipendi in cambio della concessione del lavoro da remoto. In questo caso la risposta è no. Nella bozza predisposta dal ministro Orlando per il settore privato, c'è un interno paragrafo dedicato alla "parità di trattamento" e alle "pari opportunità". Ma del resto è già la legge 81 del 2017 (richiamata dal protocollo d'intesa) a stabilirlo. Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere, quali livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione del lavoratore. Principio ribadito anche nelle bozze di contratto e nelle linee guida per il pubblico impiego. 

Ultimo aggiornamento: 12 Dicembre, 23:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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