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Sabato 25 Maggio 2013  /  ultimo aggiornamento h 0:47

Il Fisco calcola il reddito con gli “studi di settore”

 
   
di Oliviero Franceschi

Circolare della Agenzia delle Entrate per chi ha la partita Iva
Amministratori di condominio, artigiani, proprietari immobiliari e in generale molti degli appassionati del pianeta casa, dovranno vedersela tra breve con la dichiarazione dei redditi e in particolare coi tanto temuti studi di settore. E il fisco, con una recente Circolare, spiega tutte le ultime novità. Questi i tratti salienti.
Che cosa sono gli studi di settore
In poche parole e con molte semplificazioni, gli studi di settore sono dei complicati modelli che vanno allegati alla dichiarazione dei redditi dalla maggioranza dei contribuenti titolari di partita Iva. Essi richiedono l’indicazione di molti dati contabili sull’attività esercitata ma anche di moltissime informazioni extra contabili: sulla base dei dati forniti dal contribuente il programma informatico stima il “vero” (si fa per dire) reddito e le relative imposte che - fino a prova contraria – sarebbero dovute. Se il reddito dichiarato è minore di quello stimato, il contribuente deve versare la differenza oppure prepararsi alla convocazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, che potrebbe portare all’accertamento.
Entro aprile possibili integrazioni ai modelli
Anche per tener conto della crisi economica, vige sempre la possibilità per il fisco di modificare i modelli degli studi di settore già approvati e che il contribuente dovrà allegare alla dichiarazione dei redditi. Quest’anno le integrazioni necessarie a determinare i nuovi parametri di coerenza, che terranno conto degli andamenti economici soprattutto riguardo a determinati settori o aree territoriali, andrà realizzata entro il 30 aprile 2012 (un mese in più rispetto al termine ordinario del 31 marzo). Lo scopo della decisione naturalmente è quello di rendere gli studi di settore maggiormente corrispondenti alla realtà economica che dovrebbero misurare sulla base degli elementi contabili ed extracontabili. In particolare quello che gli operatori attendono con ansia sono i nuovi indicatori di coerenza, sulla base dei quali si potrà accedere al nuovo regime premiale introdotto. La Circolare n. 8/2012 ribadisce che l’integrazione agli studi già approvati trova applicazione già a quelli utilizzabili in relazione al periodo d’imposta 2011, cioè quindi a quelli che andranno allegati alla prossima dichiarazione dei redditi.
Regime premiale, benefici per chi è in regola
Chi riga dritto o così almeno appare allo sguardo in po’ meccanico di Gerico, sarà pertanto “premiato” dal fisco, in termini di minori controlli. Sul fronte dei benefici per i soggetti che per il 2011 risultano congrui e coerenti agli studi di settore, il Decreto Salva Italia (D.L. n. 201/2011) ha previsto tre premi: nei confronti di tali soggetti sono preclusi gli accertamenti di tipo “analitico-presuntivo”; la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (in precedenza bastava un quinto); ed infine il termine per l'attività di accertamento è ridotto di un anno.  Per avere diritto ai benefici, oltre che essere congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore, è necessario che i contribuenti siano accertabili a mezzo degli studi stessi, essendo perciò esclusi i contribuenti che presentano cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore.
Invito ad adempiere
Altra news “gradita” riguarda gli inviti che il fisco potrà rivolgere ai contribuenti ad integrare la propria dichiarazione qualora quest’ultima non “disponga” del modello degli studi di settore. Una sorta di “invito” ai contribuenti “distratti” che abbiano omesso di presentare il modello, a fare il proprio dovere civico, adempiendo agli obblighi dichiarativi in materia di studi di settore. Tali inviti nelle intenzioni dell’Agenzia dovrebbero aumentare i cosiddetti comportamenti virtuosi del cittadino, cioè la sua spontanea (o quasi) collaborazione nel dichiarare, liquidare e versare i tributi. Perciò l’adesione all’invito non è preclusiva al ravvedimento operoso per i suoi destinatari: i contribuenti interessati infatti potranno ugualmente utilizzare il ravvedimento dell’omessa presentazione del modello degli studi di settore, attraverso una dichiarazione integrativa. I cittadini potranno beneficiare delle sanzioni ridotte previste per la violazione commessa.
Accertamento a mezzo studi
Sempre sul tema, l’Agenzia chiarisce che per applicare l’accertamento induttivo (che scatta di norma in caso di omessa o infedele dichiarazione del modello Studi di settore) il contribuente deve essere effettivamente soggetto agli studi di settore, non essendo infatti applicabile la norma agli operatori economici esclusi dagli studi, anche se eventualmente obbligati alla sola presentazione del modello. E’ il caso ad esempio di quei soggetti che devono presentare gli studi a fini praticamente statistici, riportando tutti i dati richiesti a pena di sanzione, ma che non devono poi fare i calcoli e verificare quanto il programma informatico (GERICO) stimi quale loro reddito. Altra disposizione importante, infine, è quella che stabilisce la possibilità di utilizzare l’accertamento induttivo solo quando il maggior reddito stimato da Gerico sia superiore del 10% rispetto a quello indicato dal contribuente.
Hanno collaborato Daniele Cuppone e Alberto Martinelli

Venerdì 20 Aprile 2012 - 16:08
 
   

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