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Anticorruzione, ecco i tre articoli
del ddl votati con la fiducia

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ROMA - Ecco i tre articoli del ddl anticorruzione su cui il governo ha chiesto, ottenendolo, il voto di fiducia.

L'art. 10.
La norma riguarda le persone condannate con sentenza passata in giudicato a più di due anni per i reati gravi (come mafia e terrorismo) e per quelli contro la Pubblica Amministrazione o coloro che hanno subito condanne sempre in via definitiva per tutti gli altri reati per i quali sono previste pene superiori nel massimo a tre anni. Tutte queste persone non potranno essere elette né al Parlamento nazionale, né a quello europeo, né potranno ricoprire incarichi di governo.

L'art. 13. L'articolo 13 del ddl Anticorruzione appena approvato dall'Aula di Montecitorio introduce il nuovo reato del 'Traffico di influenze illecitè (art 346-bis), quello di 'Induzione indebita a dare o promettere utilita» (sdoppiamento dell'attuale reato di concussione), rimodula quello della corruzione e aumenta le pene per i reati contro la P.A. tra cui il peculato.

Traffico influenze illecite. Chi sfrutta le sue relazioni con un pubblico ufficiale per farsi dare denaro o un qualsiasi altro vantaggio patrimoniale «come prezzo della propria mediazione illecita» è punito con il carcere da 1 a 3 anni. Identica pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o qualsiasi altro vantaggio patrimoniale. La condanna, invece, aumenta se chi 'indebitamentè fa dare o promettere denaro o altri vantaggi è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Pene più severe se tali fatti avvengono durante l'esercizio di attività giudiziarie. Il Pdl ha chiesto più volte la soppressione di tale articolo perchè troppo generico. Vi rientrerebbe, dicono, anche attività di lobby.

Corruzione e concussione. L'art. 13, il cuore del provvedimento, le riscrive. La 'concussionè (art.317) diventa ascrivibile al solo pubblico ufficiale e non si parla più di 'induzionè che diventa oggetto di un reato autonomo, cioè l' 'Induzione indebita a dare o promettere utilita«. Quest'ultimo reato, noto come 'concussione per induzionè, è contenuto nel nuovo art.319-quater e punisce sia il pubblico ufficiale, sia l'incaricato di pubblico servizio, che inducono il privato a pagare. Loro rischiano il carcere da 3 a 8 anni. Ma è punito con la reclusione fino a 3 anni anche il privato che dà o promette denaro o qualsiasi altra utilità. Per quanto riguarda la corruzione, ora si parla di 'Corruzione per l'esercizio della funzionè (prima si chiamava 'Corruzione per un atto d'ufficio). Viene riscritto per rendere più evidenti i confini tra le varie forme di corruzione. Così ci sarà la 'corruzione proprià (articolo 319) che riguarda chi compie atti contrari ai doveri d'ufficio. E la corruzione che riguarda l'accettazione o la promessa di un'utilità indebita da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, a prescindere dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio.

Aumentano le pene: Si alzano i tetti delle condanne. Tra gli altri, quelli minimi del 'peculatò passano da 3 a 4 anni e della 'concussionè da 4 a 6. Altro punto controverso è che nell'elenco dei reati che hanno come pena accessoria l' interdizione perpetua dai pubblici uffici (art.317-bis), non c'è la 'concussione per induzionè (il 319-quater) di cui è accusato Berlusconi nel processo Ruby. Il Pd ne ha chiesto l'inserimento, ma il Pdl si è sempre opposto.

L'art. 14. L'articolo 14 del ddl Anticorruzione, approvato con il terzo voto di fiducia, introduce nell'ordinamento italiano il reato di Corruzione tra privati. Il che significa che i vertici di una società (amministratori, direttori generali, dirigenti vari, sindaci e liquidatori ecc.) che in cambio di denaro o di altre utilità (anche promesse) per loro o per altri compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o di quelli di fedeltà, cagionando un danno alla società stessa, rischiano il carcere da 1 a 3 anni. La pena della reclusione fino a 1 anno e 6 mesi si applica anche se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti ai vertici delle società. Analoga condanna rischia chi dà o promette denaro o altra utilità a questi stessi soggetti. Le pene raddoppiano se si tratta di società quotate in Borsa, nei mercati italiani o europei, o con titoli diffusi tra il pubblico «in misura rilevante».

Giovedì 14 Giugno 2012 - 14:11
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